Patent box: sgravi fiscali per gli utili su brevetti e marchi protetti
26/11/15
Una misura che punta a rilanciare la produttività del Paese valorizzando gli asset intangibili
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Una misura che punta a rilanciare la produttività del Paese valorizzando gli asset intangibili
L’hanno definito un vero e proprio strumento di politica industriale, che punta a rilanciare la produttività del Paese attraverso la valorizzazione dei cosiddetti asset intangibili, la cui crescita dovrebbe caratterizzare un’economia avanzata. Parliamo del Patent box, regime fiscale introdotto nella Legge di Stabilità 2015 il cui Decreto attuativo è stato pubblicato a fine ottobre in Gazzetta Ufficiale, che consente di detassare il reddito derivante dall’utilizzazione economica di “beni Immateriali” (o intangibles, quali marchi, brevetti, know how). L’agevolazione prevede una deduzione "pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017 di tali redditi".
L’obiettivo è chiaro: sostenere tutte le attività volte alla valorizzazione degli asset immateriali, che stanno assumendo un ruolo crescente in termini di valore aggiunto e competitività per le imprese. La misura, ovviamente, vuole anche incoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo, rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri.
Andiamo nel dettaglio. Il Patent box consiste in un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L’opzione ha una durata di 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Cosa si intende per “bene immateriale”?
I beni immateriali agevolabili non sono solo quelli tutelati in Italia ma anche in un qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali.
Chi ne può beneficiare?
Possono optare per il regime opzionale tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla propria forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società), dalla dimensione e dal regime contabile a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento o all’accrescimento di valore dei beni immateriali.
L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte sia internamente che commissionate a società indipendenti, comprese startup innovative, oppure a Università, Enti di ricerca pubblici o privati e organismi equiparati, per mezzo della stipula di specifico contratto di ricerca.
Possono optare per il regime opzionale anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano una stabile organizzazione in Italia alla quale siano attribuibili i beni immateriali agevolabili e siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore ed effettivo un accordo per lo scambio di informazioni fiscali.
Sono esclusi le società assoggettate a procedura fallimentare, a procedura di liquidazione coatta o a procedura di amministrazione straordinaria.
Attività di ricerca e sviluppo: ecco quali
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali, le seguenti attività:
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento - nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito agevolabile.
Il reddito agevolabile
Il reddito agevolabile è individuato in modo differente a seconda di come avviene lo sfruttamento del bene. Nel caso di una concessione a terzi in licenza d’uso dei beni immateriali, i relativi canoni conseguiti al netto dei costi rilevanti diretti e indiretti a esso connessi rientrano nel reddito agevolabile
Diversamente, in caso di uso diretto dei beni immateriali da parte del titolare è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso a formare il reddito d’impresa o la perdita. La quantificazione è effettuata di concerto, e in via preventiva, con l’Agenzia delle Entrate (Ruling) Provvedimento Agenzia Entrate. E possibile scaricare il modello per esercitare l’opzione Mod_PatentBox
Quota parte del reddito agevolabile (QRA)
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo (sostenuti direttamente o indirettamente) per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi). La formula è la seguente:
Quota di reddito agevolabile = costi qualificati/costi complessivi * reddito agevolabile
A beneficio dell’impresa, il numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo corrispondente alla differenza tra i cost
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