Spese in ricerca e sviluppo: le novità nel bilancio 2016
08/03/16
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole relative alla redazione del bilancio di esercizo 2016 per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese.
filtra per Biotech&Pharma Medical Device ICT Nutraceutica Sanità
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole relative alla redazione del bilancio di esercizo 2016 per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese.
Dal 2016 i costi di ricerca di base e applicata saranno trattati in maniera omogenea e non potranno essere iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. E’ questa una delle novità introdotte dal decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015 che fissa le nuove regole riguardanti la redazione del bilancio di esercizio a partire dall’anno 2016 per le imprese italiane.
Le novità sul fronte delle spese in sviluppo. Per quanto riguarda le spese in sviluppo, invece, potranno essere capitalizzate, quindi inserite nello stato patrimoniale, a condizione che vengano soddisfatti alcuni precisi requisiti: il costo deve essere identificabile, misurabile e riferito a un processo/prodotto chiaramente definito; il progetto deve essere realizzabile, cioè tecnicamente fattibile; deve sussistere la possibilità di recuperare tali spese mediante i redditi futuri.
Le spese in ricerca e sviluppo sono quelle sostenute dalle aziende per studiare e acquisire conoscenze per ottenere prodotti, processi e servizi nuovi. Da sempre risultano suddivise in spese per la ricerca di base, per la ricerca applicata e per lo sviluppo. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, il trattamento contabile delle spese di ricerca di base risultava diverso da quello previsto per i costi di ricerca applicata e di sviluppo.
Costi di sviluppo: cambiano anche i periodi di ammortamento. Il decreto legislativo modifica, inoltre, il periodo di ammortamento per i costi di sviluppo, i quali potranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile, previo consenso del collegio sindacale, qualora esistente e comunque non oltre i 5 anni.
Leggi il decreto legislativo numero 139 del 18 agosto 2015
Fonti: Gazzetta Ufficiale; www.researchitaly.it
Lascia un commento