Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ecco le prime regole operative
28/07/20
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Disposizioni attuative per lo sconto d’imposta che, più degli altri, premia la creatività. È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, l’atteso decreto del 26 maggio del ministero dello Sviluppo economico - Transazione 4.0, che dà forma al rinnovato credito d’imposta R&S, ora esteso, tra l’altro, anche agli investimenti in attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, e che detta i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività.
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
Per meglio comprendere ricordiamo che il Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209, legge n. 160/2019), per imprimere maggiore competitività alle imprese, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica.
Design e ideazione estetica
Tra le new entry, forse, la maggiore novità è rappresentata dall’ingresso delle attività più tipiche del made in Italy, cioè il design e le ideazioni estetiche. Per queste, l’attuale quadro normativo, delineato dall’articolo 1, comma 202 del Bilancio, prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, uno sconto d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Innovazione tecnologica
Sconto del 6% su un importo massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro anche per le attività finalizzate all’innovazione tecnologica, ma se queste portano a raggiungere un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il bonus si riposiziona a quota 10% (comma 203, legge n. 160/2019).
Le attività ammesse al bonus R&S sono quelle tese alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Migliorie, per quanto riguarda i prodotti, riferite alle caratteristiche tecniche, ai componenti, ai materiali, al software incorporato, alla facilità d’impiego, alla semplificazione della procedura di utilizzo, alla maggiore flessibilità o ad altri elementi relativi alle prestazioni e alle funzionalità. Per i processi, invece, il decreto chiarisce che i “perfezionamenti” devono essere relativi ai metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
Anche in questo caso l’agevolazione è fruibile solo per i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota (articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto).
Sono descritte all’articolo 5, inoltre, tutte quelle attività che permettono di innalzare il bonus al 10% (fermo restando il limite di spesa di 1,5 milioni di euro) in due elenchi: 1. nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, si tratta dei lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore; 2. per quelle tese alla transizione ecologica sono, invece, gli interventi per la trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come descritti nella comunicazione della Commissione europea n. 98 dell’11 marzo 2020.
Ricerca e sviluppo
Nell’articolo 2 del decreto risiedono le attività che hanno dato origine all’agevolazione e che godono ora di un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per realizzarle, con un limite massimo di 3 milioni di euro: le attività di ricerca e sviluppo.
Accedono all’agevolazione i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche se realizzano vecchi progetti, per la “ricerca fondamentale” (quella finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico), per la “ricerca industriale” e per lo “sviluppo sperimentale”. In relazione a ciascuna macro categoria, il decreto individua le peculiari caratteristiche delle attività ammesse.
Attività che in sostanza perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Nel decreto sono rappresentati vari esempi, tra cui quello di un progresso scientifico già realizzato da altri, ma raggiunto con le proprie capacità, attraverso il superamento di ostacoli o di impedimenti scientifici o tecnologici incontrati nel perseguire l’obiettivo. Naturalmente il discorso non vale quando il “progresso” è stato già realizzato da soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.
Per la determinazione e documentazione delle spese ammissibili, si invita a leggere il capitolo 6 del Decreto.
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